Cassazione civile Sez. I sentenza n. 16032 del 20 dicembre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

A seguito della dichiarazione di fallimento, perde effetto l'ordine di pagamento a terzi che trova radice nel contratto di mandato stipulato tra il fallito e l'istituto di credito. Ne consegue che, ove la banca abbia eseguito il pagamento successivamente alla dichiarazione di fallimento, risultando detto versamento, che non ha pił la natura di atto solutorio, privo di titolo e di causa, esso viene a realizzare la fattispecie dell'art. 2033 c.c., consentendo alla banca stessa di ripetere quanto indebitamente versato con mezzi propri, e non pił del mandante, anche se č stata costituita una provvista, la quale, per effetto della dichiarazione di fallimento, rifluisce nella massa attiva fallimentare.

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