Cassazione penale Sez. III sentenza n. 12260 del 12 dicembre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

I motivi nuovi che il comma quarto dell'art. 585 del codice di procedura consente di depositare in cancelleria fino a quindici giorni prima dell'udienza non possono porre questioni non proposte con quelli principali e questo per tre ordini di motivi: a) il tenore testuale dell'art. 167 att. precisa che nella presentazione dei motivi nuovi devono Ģessere specificati i capi e i punti enunciati a norma dell'art. 581 comma primo lett. a) del codice ai quali i motivi si riferisconoģ; b) diversamente sarebbe vanificato il principio del tempestivo e completo contraddittorio; c) l'appello incidentale, impossibile contro i motivi nuovi, sarebbe completamente vanificato se fosse possibile prospettare nuovi profili di annullamento con i motivi nuovi. Non costituisce peraltro motivo il prospettare la stessa questione nei motivi principali sotto il profilo di illegittimitā e in quelli nuovi sotto uno diverso.

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