Cassazione penale Sez. III sentenza n. 504 del 17 gennaio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di termini per l'impugnazione, quello di 45 giorni previsto dall'art. 585 comma 1 lett. c) c.p.p. si applica solo nel caso in cui la stesura della motivazione della sentenza sia particolarmente complessa, per il numero delle parti o delle imputazioni, o per la gravitą di queste ed il giudice abbia, nel relativo dispositivo, indicato per il deposito della decisione, un termine pił lungo di quello ordinario di 15 giorni preveduto dall'art. 544 c.p.p. Nella diversa ipotesi in cui non sia stato rispettato il termine ordinario di deposito della sentenza, ma nel relativo dispositivo letto in udienza non sia stato fissato un maggior termine per esso, la impugnazione deve essere proposta entro 30 giorni dalla notificazione all'imputato ed al difensore dell'avviso di deposito della stessa, a norma degli artt. 585 comma 1 lett. b) e 2 lett. c) e 544 comma 2 c.p.p.

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