Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 4217 del 23 aprile 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine di 45 giorni per proporre l'impugnazione opera solo quando il giudice dichiari una particolare complessitą delle questioni trattate nel dispositivo della sentenza, fissando un apposito termine per il deposito della sentenza. Il ritardo nel deposito dovuto alla complessitą di cui sopra č un fatto giuridicamente irrilevante, poiché la legge facoltizza il giudice a stabilire un termine pił lungo per esigenze motivazionali. Pertanto, in difetto di una statuizione espressa, si applicherą il termine di 15 giorni di cui all'art. 544, comma 2, c.p.p. e conseguentemente, ai fini della impugnazione, quello di trenta giorni previsto dall'art. 585, lett. b), c.p.p.

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