Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9010 del 3 ottobre 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della tempestività della proposizione dell'impugnazione, nel caso di imputato presente al dibattimento, il termine per il deposito della sentenza inizia a decorrere dal giorno successivo alla data della lettura del dispositivo; quello per il deposito del gravame inizia a decorrere dal primo giorno (compreso) successivo alla scadenza di quello ordinario di deposito della sentenza medesima; complessivamente perciò sono quarantacinque giorni (o sessanta nel caso di fissazione da parte del giudice di un termine maggiore di deposito), che iniziano a decorrere dal giorno dopo quello della decisione.

(massima n. 2)

Nel termine di 15 giorni stabilito dall'art. 544, comma 2, c.p.p. per il deposito della sentenza non si computa, in applicazione del principio generale fissato dall'art. 172, comma 4, c.p.p., il dies a quo, cioè quello di pronuncia della decisione. Conseguentemente il termine di trenta giorni per proporre impugnazione, previsto dall'art. 585, comma 1, lett. b), c.p.p., viene a scadere nel caso previsto dall'art. 585, comma 2, lett. c), c.p.p., il 45° giorno successivo alla detta pronuncia.

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