Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1742 del 1 settembre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di termine utile per proporre impugnazione, poiché alle diverse modalità di pubblicazione della sentenza conseguono effetti diversificati ai fini della determinazione di tale termine e del suo decorso, la contestuale lettura del dispositivo e della motivazione deve essere formalmente e storicamente certa in tutte le sue componenti. A tal fine, il dato processuale deve ritenersi incontestabile qualora risulti, non solo dalla intestazione della decisione, relativa al dispositivo di sentenza e contestuale motivazione, ma anche dal verbale di udienza. D'altronde, la sottoscrizione del predetto verbale anche da parte dell'ausiliario che assiste il giudice, è volta a garantire — con profili di responsabilità penale per un eventuale falso ideologico — la corrispondenza tra quanto attestato e quanto accaduto. (Fattispecie in cui il ricorrente, assumendo che la motivazione della sentenza, contrariamente a quanto documentalmente attestato, non era stata letta in udienza, deduceva la erroneità dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, pronunciata per tardività del gravame, presentato oltre il quindicesimo giorno).

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