Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2737 del 25 settembre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

La regola dettata dall'art. 568, comma quinto, c.p.p., secondo la quale, qualora l'impugnazione sia stata proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente, non può trovare applicazione nel caso di inosservanza dell'art. 582, comma secondo, stesso codice, consistente nella presentazione dell'atto di impugnazione a un ufficio giudiziario diverso da quello stabilito trattandosi di inosservanza rientrante tra quelle espressamente previste, a pena di inammissibilità, dall'art. 591, comma quinto, lett. c), c.p.p. e non assimilabile alla proposizione dell'impugnazione a giudice incompetente. (Fattispecie relativa ad istanza di riesame del decreto di convalida del sequestro presentata negli uffici della Procura della Repubblica che aveva proceduto alla convalida e non nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo di dimora della parte).

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