Cassazione penale Sez. V sentenza n. 28656 del 3 luglio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di impugnazioni, le parti private ed i loro difensori possono presentare, ex art. 582, comma secondo, c.p.p., l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si trovano, pur se incompetente a riceverlo, ma solo se tale luogo č diverso da quello in cui č stato emesso il provvedimento impugnato. Ne consegue che qualora il provvedimento impugnato sia stato emesso dal giudice di pace, č inammissibile l'atto di appello presentato nella cancelleria del tribunale della medesima sede giudiziaria.

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