Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7627 del 30 luglio 1996

(5 massime)

(massima n. 1)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, della persistente previsione dell'ergastolo da parte dell'art. 577 c.p. per talune ipotesi di omicidio aggravato nonostante che la stessa pena risulti contemplata dall'art. 576 stesso codice per altre ipotesi di omicidio aggravato, relativamente alle quali originariamente era prevista la pena di morte. Invero in tema di sanzioni penali il principio di eguaglianza non può essere inteso nel senso che a ciascuna fattispecie debba corrispondere una sanzione diversa da tutte le altre: pertanto, fatti salvi i casi di assoluta arbitrarietà, l'equiparazione quoad poenam sfugge ad ogni censura di legittimità.

(massima n. 2)

L'impugnazione proposta l'ultimo giorno utile dopo l'orario di chiusura dell'ufficio della cancelleria deve ritenersi ammissibile purché il ricevimento del relativo atto non derivi da un'iniziativa unilaterale del funzionario (perché in tal caso si legittimerebbero intollerabili favoritismi soprattutto quando impugnante sia il pubblico ministero), ma sia conseguenza di una consuetudine instauratasi nell'ufficio ovviamente purché l'atto venga presentato in tempo prossimo all'orario di chiusura dell'ufficio stesso. (Affermando siffatto principio la Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile l'impugnazione del pubblico ministero e quella di un imputato proposte rispettivamente 30 e 35 minuti dopo l'orario di chiusura della cancelleria sussistendo ivi la prassi di ricevere atti di gravame oltre l'orario di ufficio).

(massima n. 3)

La causale del delitto, rigorosamente argomentata, può costituire elemento di riscontro individualizzante ad una chiamata in correità intrinsecamente attendibile.

(massima n. 4)

Le chiamate di correo convergenti, una volta che ciascuna di esse abbia passato il vaglio dell'attendibilità intrinseca, divengono concorrenti mezzi di prova di valenza dimostrativa più accentuata rispetto alla chiamata in correità corroborata da «altri elementi di prova», di natura oggettiva che esplichino esclusivamente una funzione di conferma. La valenza della combinazione dimostrativa risulta peraltro attenuata tutte le volte che la «chiamata in correità» sia confermata da una semplice «chiamata in reità».

(massima n. 5)

Perché possa parlarsi di «doppia chiamata» in correità è necessaria una convergenza in ordine allo specifico fatto materiale oggetto del narrato. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha escluso la sussistenza degli elementi di conferma di cui all'art. 192 comma terzo c.p.p. con riguardo a due chiamate la prima delle quali collocava l'accusato solo nella fase iniziale del delitto e l'altra solo in una fase successiva).

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