Cassazione civile Sez. III sentenza n. 62 del 7 gennaio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di interruzione del processo, il ricorso in prosecuzione ex art. 302, c.p.c. in quanto atto di mero impulso processuale nell'ambito di un procedimento gią instaurato, di cui permangono tutti gli effetti sostanziali e processuali, non richiede il conferimento di un mandato speciale al difensore, per cui deve ritenersi consentito, ai sensi dell'art. 125 c.p.c., il rilascio della procura anche in data posteriore alla notificazione del ricorso purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.