Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11204 del 13 novembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Il mancato rilievo da parte del giudice d'appello dell'interruzione automatica del processo a norma dell'art. 301 c.p.c. per la morte dell'unico procuratore della parte costituita, implica la nullità degli atti processuali successivamente compiuti e di riflesso la nullità della sentenza, che può essere dedotta e provata per la prima volta in sede di legittimità a norma dell'art. 372 c.p.c., con la produzione dei documenti relativi a detto evento, con la conseguenza che, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata, in applicazione della norma generale di cui all'art. 383 c.p.c., ad altro giudice di pari grado nella stessa fase in cui il processo si trovava alla data dell'evento interruttivo.

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