Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1171 del 15 febbraio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando la parte sia costituita in giudizio a mezzo di più procuratori autorizzati a difenderla anche disgiuntamente — il che si verifica quando manchi una espressa ed univoca volontà della parte che delimiti il potere dei difensori esigendone l'esercizio in forma congiunta — la morte di uno di essi non soltanto non è idonea a determinare l'interruzione del processo nel caso previsto dall'art. 301 c.p.c., ma non determina neanche l'interruzione del termine breve di impugnazione ai sensi dell'art. 328, primo comma, c.p.c., così come non può dar luogo alla proroga del termine annuale di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c. nel caso di cui al terzo comma dell'art. 328 dello stesso codice; infatti l'esistenza di una pluralità di procuratori, ciascuno dotato di piena facoltà di rappresentanza, impedisce che, nel caso di impedimento di uno di essi, la parte resti priva di rappresentanza processuale con pregiudizio per la sua possibilità di difesa, e rende quindi inutile l'intervento degli strumenti processuali predisposti dall'ordinamento per tale evenienza.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.