Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 13490 del 20 luglio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi di interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione del Procuratore dall'esercizio della professione, per la prosecuzione del processo, una volta terminato il periodo di sospensione, non č necessaria una nuova procura alla lite, né una nuova costituzione in giudizio, essendo sufficiente invece che il Procuratore, giā regolarmente costituito prima della sua sospensione, riprenda a svolgere le proprie funzioni in base alla precedente procura ed alla giā esperita costituzione, entrambe divenute nuovamente valide ed efficaci in seguito alla cessazione della sospensione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.