Cassazione civile Sez. III sentenza n. 25641 del 17 dicembre 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

La cancellazione del difensore dall'albo professionale per motivi disciplinari, prevista dall'articolo 40 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, è riconducibile, in virtù di interpretazione estensiva, alle ipotesi di cui all'articolo 301 c.p.c., in quanto assimilabile a quelle espressamente previste della radiazione e della sospensione; pertanto, ove verificatasi prima della chiusura della discussione - dopo la quale ha, invece, rilevanza ai sensi dell'art. 286, secondo comma, c.p.c. - determina automaticamente l'interruzione del processo, ancorché il giudice o le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata. Tale nullità é soggetta al principio generale della conversione delle nullità in motivi di impugnazione e deve, quindi, essere dedotta con l'impugnazione - che assume la funzione di richiesta di prosecuzione del giudizio - soltanto dalla parte il cui procuratore fu colpito dall'evento interruttivo, in quanto, essendo le norme sull'interruzione del processo volte a tutelare la parte nei confronti della quale si sia verificato detto evento e che dallo stesso può essere pregiudicata, questa è la sola legittimata a valersi della mancata interruzione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.