Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3523 del 25 giugno 1979

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli atti processuali compiuti durante la sospensione del processo dovuta alla pendenza di istanza di ricusazione del giudice sono affetti da nullità, in quanto, a norma dell'art. 298 c.p.c., durante la sospensione non possono essere compiuti atti del processo; tuttavia, la nullità che colpisce tali atti è insanabile e travolge anche gli atti compiuti prima della proposizione dell'istanza di ricusazione solo nell'ipotesi in cui questa sia accolta, poiché in tal caso la nullità deriva da un vizio relativo alla costituzione del giudice (art. 158 c.p.c.); se invece l'istanza di ricusazione viene respinta, la nullità può essere sanata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato, e cioè se esso sia stato compiuto col rispetto delle regole del contraddittorio. Ne deriva che la pronuncia e il deposito del lodo in pendenza dell'istanza di ricusazione di un arbitro non sono viziati da nullità nel caso in cui l'istanza di ricusazione sia respinta, trattandosi di atti che non richiedevano alcuna specifica attività delle parti.

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