Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12735 del 28 novembre 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

La sospensione del procedimento, disposta per la pendenza di questione di legittimitā costituzionale della norma applicabile al rapporto dedotto in causa, sollevata da altro giudice, č di natura facoltativa, di modo che la riassunzione del procedimento stesso, dopo la definizione di detta questione da parte della Corte costituzionale, non č soggetta a termine perentorio, in carenza di una specifica previsione, analoga a quella dettata dall'art. 297, primo comma, c.p.c. con esclusivo riferimento alla sospensione necessaria.

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