Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2616 del 7 febbraio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche nel vigore della nuova disciplina della Gazzetta Ufficiale, che prevede la pubblicazione, in essa, del testo integrale di tutti i provvedimenti della Corte costituzionale, la pubblicitā legale, cosė migliorativamente attuata, resta comunque diretta a rendere conoscibili alla generalitā le decisioni della Corte e non č sufficiente ad assicurare anche la conoscenza legale della sentenza da parte dei soggetti specificamente interessati alla prosecuzione del giudizio, per cui solo la comunicazione di detta sentenza, da parte della cancelleria del giudice che ha disposto la sospensione, determinando la conoscenza concreta della pronunzia medesima, costituisce il dies a quo del termine semestrale di riassunzione del processo, sospeso per trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

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