Cassazione civile sentenza n. 3399 del 21 dicembre 1962

(1 massima)

(massima n. 1)

Nello svolgimento del processo civile possono ricadere a beneficio o a danno delle parti solo quegli effetti che la legge assegna all'esatto o al mancato esercizio delle attività che incombono a carico delle parti stesse, e non anche delle attività che sono esclusive del giudice. Pertanto, proposta da una parte la istanza di sospensione del processo, mentre pende il termine per la riassunzione a seguito di pronuncia di sentenza interlocutoria (art. 19 disp. trans. c.p.c. in relazione art. 307 c.p.c.) e per una causa espressamente prevista da apposita legge (nel caso L. 22 maggio 1942, n. 568, per essere stato richiamato alle armi l'unico difensore), nessun pregiudizio può derivare alla parte medesima dalla mancata tempestiva pronuncia del giudice su detta istanza. Per modo che, accertato, in un secondo tempo, dallo stesso giudice o da altro divenuto successivamente competente, che sussistevano tutte le condizioni per la sospensione del processo, la pronuncia di sospensione retroagisce nel tempo ed ha effetto ex tunc, impedendo ogni decadenza in cui la parte eventualmente sarebbe altrimenti incorsa.

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