Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7574 del 3 agosto 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di omicidio, ai fini dell'affermazione della responsabilitą dell'imputato la causale del delitto non deve essere necessariamente individuata in quanto pur costituendo un elemento indefettibile del reato medesimo, purtuttavia ha un valore probatorio solo sussidiario, tanto pił nell'ipotesi in cui la prova della volontą omicida emerga da altri pił diretti e concludenti elementi di prova.

(massima n. 2)

Per l'individuazione dell'elemento psicologico del reato in genere e dei delitti contro la persona in particolare, occorre assumere come elemento sintomatico della sua esistenza quei dati della condotta che per la loro non equivoca potenzialitą semantica sono i pił idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente. Tali dati possono emergere, nella fattispecie del delitto di tentato omicidio, dalla reiterazione dei colpi esplosi dall'agente, dalla zona corporale della parte offesa attinta dai proiettili, dalla distanza tra offensore ed offeso: elementi tutti che, singolarmente e complessivamente presi in considerazione, sono sicuro indice delle finalitą perseguite dal reo.

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