Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5167 del 4 maggio 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

Anche in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in sede di appello ex art. 603 c.p.p., analogamente a quel che avviene in materia di revisione, nel concetto di prova «nuova» deve comprendersi pure quella esistente al momento del giudizio e già versata in atti, ma non valutata dal giudice anche per difetto di iniziativa da parte del soggetto processuale interessato. Peraltro, diversamente dall'art. 630 dello stesso codice, che disciplina appunto i casi di revisione, includendo tra quelli la sopravvenienza o la scoperta di prove nuove - nel senso suindicato - senza ulteriori distinzioni, l'art. 603 succitato reca, pur se nello stesso ambito di prove nuove, una diversità di previsione, a seconda che si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado - ipotesi questa contemplata dal secondo comma - ovvero di prove emerse in diverso contesto temporale o fenomenico - ipotesi considerata dal primo comma - ossia di prove nuove non sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, ed a questo, dunque, preesistenti o concomitanti, o comunque, già note all'interessato prima di tale momento. Nel caso di cui al primo comma, invero, il giudice di appello deve disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale soltanto ove ritenga di non essere in grado di decidere, mentre in quello di cui al comma successivo deve disporre la rinnovazione osservati i soli limiti previsti dall'art. 495 comma 1 c.p.p.

(massima n. 2)

In tema di intercettazioni, il comma 6 dell'art. 268 c.p.p. pone a carico delle parti l'onere di indicare le conversazioni alla cui acquisizione abbiano interesse, e delle quali, poi, il giudice deve disporre la trascrizione integrale, ai sensi del successivo comma 7. Peraltro la relativa richiesta deve essere mirata, cioè indirizzata verso specifiche conversazioni indicate, per le quali il giudice sia in grado di esercitare il previsto vaglio di non manifesta irrilevanza, essendo inconcepibile istanza cumulativa, non sorretta da idonea motivazione a supporto di individuate esigenze. (Con riferimento al caso di specie e sulla base del principio di cui in massima, la Cassazione ha ritenuto che correttamente non si fosse dato esito, da parte del giudice di merito, alla richiesta dell'imputato di procedere alla trascrizione di ogni altra telefonata intercettata, oltre quelle per le quali si era già provveduto in tale senso).

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