Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 4052 del 28 aprile 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora in appello non sia stata ordinata, in contrasto col disposto dell'art. 291 c.p.c., la rinnovazione dell'atto introduttivo del giudizio di gravame — nullo perché eseguito in luogo diverso da quello prescritto dall'art. 330 c.p.c. — la Corte di cassazione, nel dichiarare la nullità del giudizio di secondo grado — in sede di esame della relativa questione che, essendo attinente alla regolarità del contraddittorio, è pregiudiziale ad ogni altra —, deve pronunciare l'annullamento della sentenza con rinvio ad altro giudice di pari grado.

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