Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 2881 del 27 febbraio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

L'erronea dichiarazione della contumacia di una parte non determina un vizio della sentenza deducibile in cassazione se non provochi in concreto alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attivitą difensiva, né incida sulla decisione. (Nella specie, in un procedimento d'appello, l'appellato si era regolarmente costituito, mentre nell'epigrafe della sentenza esso era indicato come contumace; nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso la nullitą della sentenza impugnata, rilevando che non si era verificata alcuna illegittima limitazione dell'attivitą difensiva della parte e che la motivazione della sentenza impugnata smentiva la doglianza relativa al mancato esame delle sue difese).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.