Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6224 del 22 maggio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di omicidio, consumato o tentato a scopo di rapina a mano armata il compartecipe il quale non ha commesso l'azione tipica del reato lesivo della vita o dell'integrità fisica della vittima non può rispondere di concorso in tale reato, ex art. 110 c.p., sull'erroneo ed apodittico rilievo che colui il quale ha voluto una rapina a mano armata deve avere ragionevolmente previsto l'uccisione o il ferimento del destinatario dell'azione criminosa. Egli dell'evento diverso e più grave, verificatosi, risponderà a titolo di concorso anomalo, ex art. 116 c.p., se sarà acquisita la prova che si è concretamente rappresentato detto evento come possibile conseguenza della azione concordata col correo, delle modalità di esecuzione di essa e di tutte le altre rilevanti circostanze di fatto, ovvero non ne risponderà se la detta rappresentazione sarà ritenuta insussistente.

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