Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1209 del 31 gennaio 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

La prova della volontą omicida va ricavata dall'esame di elementi soggettivi oppure oggettivi dai quali essa possa logicamente desumersi. Nella prima categoria (elementi soggettivi) vanno ricompresi quelli riconducibili all'autore del fatto come, ad esempio, la causale del delitto, l'indole del reo, le manifestazioni dell'animo; nella seconda (elementi oggettivi) vanno ricomprese tutte le circostanze esteriori che normalmente costituiscono espressione del fatto psicologico da provare, come, ad esempio, il modo dell'aggressione, il mezzo omicida, la condotta dell'imputato durante e dopo il fatto.

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