Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2146 del 4 luglio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

La circostanza che l'indagato o il suo difensore non abbiano potuto prendere visione del decreto di autorizzazione delle intercettazioni ambientali non determina, salvo che non sia stata sollevata specifica questione sulla loro legittimitą, alcuna nullitą del provvedimento cautelare assunto sulla base di esse, in quanto l'art. 268, commi quarto e quinto, c.p.p., stabilisce, a tutela della segretezza delle indagini, che il deposito del decreto autorizzativo delle intercettazioni, insieme con i verbali e con le registrazioni, venga effettuato entro cinque giorni dalla conclusione delle relative operazioni e che addirittura, in casi particolari, possa essere procrastinato sino al termine delle indagini, mentre nessuna norma prevede che debba avvenire, a pena di inutilizzabilitą dei suddetti atti, prima dell'emissione di una misura cautelare.

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