Cassazione penale Sez. I sentenza n. 18609 del 11 maggio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Il difensore che deduca la nullitą d'ordine generale a regime intermedio per non aver ottenuto, nonostante la tempestiva richiesta in vista del giudizio di riesame, l'accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate, e utilizzate per l'emissione di un provvedimento di coercizione personale, ha l'onere di provare l'omesso o ritardato rilascio della documentazione.

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