Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6440 del 29 ottobre 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento di riunione di cause distinte, non incidendo sull'autonomia dei singoli giudizi, comporta che la situazione di contumacia della parte convenuta in uno di essi non resta esclusa dalla circostanza che la stessa parte sia regolarmente costituita in altro giudizio.

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