Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8025 del 24 febbraio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di intercettazioni c.d. “ambientali”, quando si attesti, nel provvedimento previsto dall'art. 268, comma 3, seconda parte, c.p.p., la tecnica impossibilità di effettuarle mediante uso degli impianti in dotazione alla procura della Repubblica, per la loro accertata inidoneità allo scopo e non per mera, temporanea inutilizzabilità, diventa per ciò stesso superflua l'esigenza di una motivazione anche in ordine alle eccezionali ragioni di urgenza giustificative del ricorso ad impianti esterni.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.