Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1843 del 8 marzo 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ultimo comma dell'art. 288 c.p.c., il quale dispone che le sentenze possono essere impugnate, relativamente alle parti corrette, nel termine che decorre dal giorno in cui č stata notificata l'ordinanza di correzione, č applicabile soltanto quando l'errore dal quale la sentenza č inficiata č tale da determinare un qualche dubbio sull'effettivo contenuto della decisione. Pertanto, la pendenza del relativo procedimento per la correzione di un errore evidente, agevolmente eliminabile in via d'interpretazione della sentenza e non perciō tale da impedire la percezione dell'esatto significato della decisione assunta dal giudice, non impedisce il normale decorso dei termini d'impugnazione e tanto meno preclude la proponibilitā, entro i suindicati termini, di un normale mezzo di gravame previsto dall'ordinamento nei riguardi della decisione oggetto di correzione.

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