Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7 del 4 marzo 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora il pubblico ministero giustifichi, con adeguata motivazione, l'impossibilitą di impiegare nelle intercettazioni gli impianti installati presso la procura della Repubblica, rimane affidato alla discrezionalitą del medesimo il compito di utilizzare gli strumenti ritenuti idonei al fine di pervenire al risultato tecnicamente pił rispondente alle esigenze dell'ascolto e della registrazione.

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