Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6761 del 17 maggio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di correzione di errori materiali o di calcolo, i requisiti di ammissibilitą dell'impugnazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 288 c.p.c. emergenti da detta norma postulano: a) che l'impugnazione abbia per oggetto le parti corrette della sentenza; b) che sia volta a far valere la tesi che si trattava di errore non materiale o di calcolo, ma di giudizio e che quindi vi č stata violazione del giudicato: c) che sia notificata entro il termine indicato dalla norma, cioč entro il termine ordinario decorrente dal giorno in cui č stata notificata l'ordinanza di correzione, mentre debbono ritenersi irrilevanti sia la sussistenza o meno, in concreto, di tale violazione, sia la maggiore o minore facilitą di interpretazione della sentenza corretta nel senso della correzione (elementi questi rilevanti solo ai fini della decisione in ordine alla fondatezza della impugnazione in questione).

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