Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11458 del 24 luglio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento di correzione di errore materiale, avente natura sostanzialmente amministrativa, iniziato con ricorso ritualmente notificato per la correzione dei dati anagrafici errati, contenuti in sentenza, relativi al luogo di nascita delle parti (nella specie, del figlio e del padre naturale), non costituisce illegittimo mutamento della domanda, bensģ ammissibile precisazione della stessa, la richiesta, in sede di udienza di comparizione delle parti, di aggiunta della modifica della data di nascita (nel caso, del figlio naturale, anticipata di due giorni per renderla conforme alle risultanze dei registri di stato civile).

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