Cassazione penale Sez. II ordinanza n. 1143 del 5 aprile 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché un atto compiuto da una parte processuale, che sia stato dichiarato illegittimo, non può produrre effetti sfavorevoli alla parte contro interessata, non è consentito il sequestro probatorio di copie di documenti delle quali sia stato disposta dal tribunale del riesame la restituzione perché illegittimamente estratte. (Nella fattispecie erano stati sequestrati documenti nel corso di una perquisizione ordinata dal P.M. con decreto poi dichiarato nullo dal tribunale per il riesame, con conseguente ordine di immediata restituzione agli interessati delle cose sequestrate e il P.M., prima di rendere i documenti in originale, aveva disposto l'estrazione di copia. In seguito, avendo il tribunale ordinato la consegna anche di dette copie, il P.M. aveva proceduto a sequestro probatorio delle stesse e poi proposto ricorso per cassazione avverso il nuovo provvedimento del tribunale di revoca del sequestro stesso. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile tale impugnazione, in quanto l'estrazione delle copie era da ritenersi illegittima per difetto di un legittimo provvedimento di sequestro e tale illegittimità si comunicava al successivo sequestro probatorio. Il Supremo Collegio ha altresì rilevato che il P.M. aveva il potere di ordinare il sequestro degli originali dei documenti, a prescindere dal fatto se fossero stati o meno restituiti agli aventi diritto).

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