Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2550 del 4 agosto 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

L'avvenuta presentazione di istanze di condono con richiesta di rilascio di concessioni in sanatoria per gli immobili in sequestro non esclude che, in presenza di esigenze probatorie, il vincolo imposto su di essi a norma dell'art. 253 c.p.p. venga mantenuto fino al soddisfacimento delle stesse che nella specie non è stato ritenuto raggiunto per l'avvenuto espletamento di consulenza tecnica e per l'interrogatorio degli imputati effettuato in fase di indagini preliminari. Va però, considerato che la destinazione ai fini probatori del «corpo di reato», mentre si presume al momento della sottoposizione di esso al sequestro di cui all'art. 253 c.p.p., deve essere motivata in maniera adeguata, corretta e logica al fine del mantenimento di detto sequestro in fase di giudizio. (La Suprema Corte ha annullato ordinanza di rigetto di opposizione perché assolutamente carente di motivazione sulla individuazione delle esigenze probatorie legittimanti il mantenimento del sequestro, apoditticamente affermato meritevole di essere «mantenuto ai fini probatori»).

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