Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3556 del 27 marzo 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sequestro probatorio, nel conferire all'autoritą giudiziaria la facoltą di delegare un ufficiale di polizia giudiziaria per la esecuzione del sequestro, l'art. 253, comma terzo, c.p.p. non ha inteso stabilire un rapporto fiduciario con il singolo ufficiale, caratterizzato da una valutazione di capacitą o affidabilitą personale, ma ha semplicemente voluto consentire al magistrato di non eseguire personalmente il sequestro e di delegare un ufficiale della polizia giudiziaria, in quanto istituzionalmente destinata ad assolvere la propria attivitą «alle dipendenze e sotto la direzione dell'autoritą giudiziaria) (art. 56 c.p.p.). Ne consegue la ammissibilitą della subdelega da parte dell'ufficiale delegato, semprechč questi deleghi a sua volta altro ufficiale di polizia giudiziaria.

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