Cassazione civile sentenza n. 285 del 6 febbraio 1952

(1 massima)

(massima n. 1)

Dall'istituto della condanna provvisionale, così come disciplinato dal nuovo codice di rito, esula ogni carattere di provvedimento cautelare e provvisorio perché, ai sensi dell'art. 278 del codice di procedura civile, stesso codice, il giudice può condannare al pagamento di una provvisionale nei limiti soltanto delle quantità per cui ritiene già raggiunta la prova di modo che, ove la sentenza non venga, su tale punto, impugnata, la condanna fa stato ad ogni effetto tra le parti.

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