Cassazione civile sentenza n. 1551 del 25 maggio 1956

(1 massima)

(massima n. 1)

Presupposto logico necessario perché il debitore possa essere condannato al pagamento di una provvisionale č che il giudice ritenga gią raggiunta la prova concreta della sussistenza del debito nei limiti della quantitą per cui la provvisionale č concessa. Consegue che, formatosi il giudicato su tale presupposto logico giuridico, ogni ulteriore questione sulla effettiva esistenza di danni valutabili entro detti limiti, resta definitivamente preclusa.

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