Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4805 del 12 aprile 1980

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di omicidio volontario è necessario e sufficiente che l'agente si sia rappresentata la morte come conseguenza diretta della sua azione od omissione, e quindi l'abbia voluta in ogni caso (dolo diretto); ovvero che si sia rappresentato l'evento morte come indifferente rispetto a quello di lesioni (dolo indiretto sotto forma di dolo alternativo); ovvero, ancora, che l'agente si sia rappresentato come probabile o possibile anche l'evento più grave — cioè la morte — e, ciononostante, abbia agito egualmente anche a costo di cagionare tale più grave evento, accettandone preventivamente il rischio e che, quindi, abbia voluto cagionarlo (dolo indiretto, sotto forma di dolo eventuale).

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