Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6396 del 3 maggio 1990

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di omicidio volontario non assume rilievo il criterio della prevedibilitą, sia pure in grado elevato, dell'evento morte, ma quello della effettiva previsione del probabile o possibile decesso come conseguenza dell'azione, ciņ nonostante ugualmente e volontariamente eseguita. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso del P.M., č stato ritenuto che non poteva assumere rilievo il gran numero di colpi comunque inferto al capo della vittima e che il P.M. riteneva non potessero non avere reso coscienti gli aggressori dell'elevato grado di prevedibilitą dell'evento letale (che tuttavia, malgrado il gran numero di colpi, non si sarebbe verificato senza la grave ferita di cui peraltro non si era nemmeno con certezza accertata l'origine).

(massima n. 2)

Per «folla in tumulto», di cui all'attenuante prevista dall'art. 62, n. 3 c.p., deve intendersi una riunione imponente e disordinata di individui che per un concorso di emozioni reagisca in modo improvviso e rumoroso. La predetta attenuante trova il suo fondamento nello stato di minorata resistenza psichica cagionata dall'anzidetta reazione improvvisa, violenta e rumorosa. (Nella specie č stata esclusa l'applicabilitą dell'attenuante, essendosi trattato di azione condotta da un gruppo coordinato di individui che avevano freddamente calcolato i fatti di aggressione, e, pur se vi era effettivamente della folla presente al momento dell'aggressione, essa non era affatto in tumulto).

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