Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7122 del 21 luglio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Al fine della sussistenza della volontà omicida, i colpi di arma da fuoco devono essere sparati in direzione di parti vitali del corpo di una persona; perché ciò si realizzi non è sufficiente che i colpi siano esplosi ad altezza d'uomo, ma è necessario che gli stessi siano esplosi in direzione della figura, e non lateralmente rispetto ad essa.

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