Cassazione civile sentenza n. 438 del 12 aprile 1946

(1 massima)

(massima n. 1)

L'approvazione del rendiconto, data anche in sede stragiudiziale, può dar luogo così alla comune impugnativa per vizio di volontà (errore, violenza, dolo), come a quella speciale preveduta negli artt. 327 c.p.c. del 1865 e 266 c.p.c. vigente, ma per quest'ultima non basta proporre domande distinte, relativamente agli eventuali errori, omissioni, falsità o duplicazioni, è necessario altresì addurre elementi di fatto nuovi, venuti in luogo dopo che fu chiusa la fase di presentazione e di discussione del rendiconto con approvazione del medesimo.

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