Cassazione civile sentenza n. 789 del 3 luglio 1946

(1 massima)

(massima n. 1)

L'azione di revisione di rendiconto di natura affatto eccezionale, presuppone la definizione irrevocabile, convenzionale o giudiziale, del conto e superando i comuni principii della immutabilitą unilaterale dei contratti e della efficacia della cosa giudicata, tende all'esame o riesame di singole partite, considerate come oggetto di contestazione autonoma, che s'impugnino per materiali ed evidenti errori, omissioni, falsitą o duplicazioni, elementi di fatto nuovi, conosciuti dopo la definizione del conto.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.