Cassazione civile sentenza n. 368 del 13 marzo 1947

(1 massima)

(massima n. 1)

La domanda di revisione di un conto giā approvato se proposta nello stesso processo in cui il conto fu reso, č di competenza del giudice innanzi a cui tale processo si svolge; se proposta in separato processo come domanda autonoma, segue le ordinarie norme di competenza relative alle azioni personali; se proposta ai fini di altra domanda, costituente oggetto di tale separato processo, resta di competenza del giudice innanzi a cui questo processo si svolge secondo le ordinarie norme di competenza per connessione.

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