Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15257 del 6 agosto 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Il curatore del fallimento che esperisca l'azione revocatoria ordinaria non può limitarsi a far genericamente valere le ragioni creditorie del fallimento, essendo, invece, tenuto, in caso di esplicita contestazione del convenuto, a fornire la prova che il credito di cui si tratta sia stato insinuato nella massa fallimentare.

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