Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5706 del 26 giugno 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando un provvedimento del giudice costituisce esplicazione di un potere discrezionale, il mancato esercizio di tale potere non integra violazione della norma che lo prevede, mentre un difetto di motivazione non è configurabile se manchi la sollecitazione della parte ad avvalersene. Pertanto la parte che non abbia rinnovato in sede di precisazione delle conclusioni la richiesta di ammettere testimoni di riferimento a norma dell'art. 257 c.p.c. non può addebitare al giudice di merito il mancato uso di tale potere, censurandone in sede di legittimità la decisione per vizio di motivazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.