Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2716 del 22 marzo 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio di unitą e infrazionabilitą della prova, come non preclude l'escussione in appello di testimoni ritualmente indicati in primo grado e depennati dal primo giudice con la riduzione di lista sovrabbondante, cosģ non impedisce al giudice di avvalersi delle facoltą di ordinare ex officio la chiamata a deporre dei cosiddetti testi di riferimento.

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