Cassazione civile sentenza n. 1322 del 31 luglio 1948

(1 massima)

(massima n. 1)

Pur non risultando sufficienti elementi per l'applicazione degli artt. 246 (rilevante la incapacitā a testimoniare di persone che abbiano giuridico interesse a partecipare al giudizio) e 256 del codice di procedura civile (sulla perseguibilitā in giudizio penale dei testi falsi o reticenti) all'insindacabile potere del giudice di valutazione del materiale probativo non č vietato di dubitare della veridicitā di un teste, o negargli fede, per le particolari relazioni che egli abbia con i soggetti o con l'oggetto del giudizio.

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