Cassazione civile sentenza n. 446 del 11 febbraio 1976

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora la parte che abbia interesse a dolersi dell'inosservanza delle formalità relative alla deduzione o all'escussione della prova testimoniale, vi rinunci, anche implicitamente, non opponendosi all'espletamento della prova stessa ovvero discutendo delle risultanze di essa o della rilevanza rispetto al merito della controversia, ogni nullità va considerata sanata per acquiescenza e, sotto questo profilo, non può essere neppure fatta valere in sede d'impugnazione.

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