Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11760 del 6 agosto 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora, dopo la proposizione dell'azione revocatoria, sopravvenga il fallimento del debitore, la legittimazione alla prosecuzione del giudizio spetta esclusivamente al curatore, il quale agisce come sostituto processuale della massa dei creditori, privati della legittimazione ad iniziare o a proseguire l'azione per tutta la durata della procedura fallimentare. Pertanto, solo il curatore č legittimato a riassumere il giudizio interrotto per la dichiarazione del fallimento del debitore e a proseguire l'azione promossa dal creditore, i cui effetti, consistenti nell'inefficacia dell'atto di disposizione patrimoniale, si produrranno non pił a vantaggio del singolo creditore attore, bensģ di tutti i creditori del fallito.

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