(massima n. 1)
La mancata intimazione ai testi non comporta decadenza dalla prova testimoniale ove l'omissione di tale adempimento necessario, appunto, per evitare la decadenza predetta (oltre che per l'adozione, nei confronti dei testi non comparsi, dei provvedimenti di cui all'art. 255, primo comma, c.p.c.) sia stata priva di rilievo per essersi i testimoni indicati presentati spontaneamente al giudice, nell'udienza fissata per rendere la loro deposizione.